FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Ogni automezzo deve essere obbligatoriamente assicurato affinché in caso di incidente il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Per garantire ciò è stato creato il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che ha il compito di intervenire ogni volta che il veicolo non è assicurato o non è identificato. Il Fondo agisce per mezzo di Compagnie designate che cambiano a seconda della regione in cui è avvenuto il sinistro. Il Fondo, dopo aver liquidato il danno, procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante, ove questo sia possibile. La richiesta, che deve essere inviata alla compagnia assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione in cui è avvenuto il sinistro, deve indicare il luogo e l’ora dell’incidente, la dinamica del sinistro, i dati del richiedente, i dati del conducente e del proprietario del veicolo, i dati dei veicoli coinvolti, specificare se il veicolo danneggiante sia non assicurato o non identificato, gli estremi della autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui sia intervenuta. Nel caso in cui la richiesta riguardi soltanto il risarcimento di danni a cose (danni materiali) bisogna specificare l’entità del danno ( allegando la copia delle fatture o del preventivo, il luogo-giorno-ora nei quali il mezzo è disponibile per essere sottoposto a perizia). Nel caso in cui si richieda il risarcimento dei danni fisici occorrerà specificare l’entità delle lesioni e l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione. Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento la compagnia designata verifica se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non ha copertura assicurativa o non risulta identificato. Se la richiesta rientra tra quelle che il fondo può prendere in carico si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla compagnia designata; entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a formulare al danneggiante un’offerta di risarcimento (o, in caso contrario, i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta). Il termine è di 6 mesi nel caso in cui veicolo che ha causato il danno è assicurato con una Compagnia posta in liquidazione coatta.