DECRETO INGIUNTIVO
PROVVISORIA ESECUTIVITA’ SE IL DEBITORE NON RISPONDE ALL’INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
Per il Tribunale di Verona il mancato riscontro all’invito alla negoziazione è idoneo ad integrare l’ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo come previsto dall’art. 642 co.2 c.p.c. Pertanto, prima di non rispondere all’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, bisogna pensarci beni in quanto il rifiuto può comportare dei rischi. È capitato, infatti, che il destinatario di un decreto ingiuntivo, a causa del rifiuto alla negoziazione, ha visto scattare la provvisoria esecutività del decreto in quanto il Tribunale Civile di Verona ha stabilito che costituisce grave pregiudizio nel ritardo far trascorrere tempo senza dare riscontro all’invito. In questo caso, pertanto, per non rendere definitiva l’esecutività l’unica soluzione è presentare opposizione nel termine di 40 giorni.