INSIDIE STRADALI
NIENTE RISARCIMENTO A CHI CADE IN UNA BUCA IN UNA ZONA NON PAVIMENTATA E DA LUI CONOSCIUTA ( Cass. 4663/2015).
Se la caduta in una buca è riconducibile a disattenzione ricorrono gli estremi del caso fortuito, lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4663/2015. Questo è quanto affermato dalla Corte di Suprema Corte in merito al caso di una cittadina cagliaritana che aveva chiesto all’amministrazione comunale un risarcimento dei danni a seguito di una caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di una buca priva di segnalazione sul manto stradale. Sia il Tribunale che la corte d’Appello avevano respinto le richieste risarcitorie ed il caso finiva in Cassazione. Avanti la Corte di Cassazione la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ma anche per la Cassazione il motivo di ricorso è privo di fondamento in quanto la sentenza impugnata ha accuratamente ricostruito le modalità dell’evento evidenziato ovvero che la ricorrente conosceva molto bene il luogo della caduta, che la mancanza di pavimentazione era ben visibile nonostante l’ora notturna, che la stessa, in considerazione della sua giovane età, avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo. E’ ben evidente , in proposito, che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione stradale, l’art 2051c.c. si può applicare salvo che non si provi il caso fortuito che consiste non solo in un’alterazione dei luoghi imprevista ed imprevedibile e non eliminabile, ma è ravvisabile anche nella condotta del danneggiato che ha omesso di adottare le normali cautele